La VI Sezione della Corte ha richiesto al Primo Presidente di rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa alla ammissibilità o meno di contestazioni alla C.T.U. effettuata per la prima volta in comparsa conclusionale di I grado, sotto fra l’altro, i seguenti profili:
– contestazione sul contenuto della C.T.U.;
– ammissibilità basata sull’art. 157, 2° comma, c.p.c.;
– ammissibilità della contestazione in via generale o solo con valutazione caso per caso.
Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza preliminare 29 gennaio 2020 n. 1990