Il lavoratore assente per malattia non ha la facoltà incondizionata di proseguire l’assenza attribuendola a ferie, ma deve richiederlo al datore di lavoro, il quale
non è tenuto a valutare la posizione del lavoratore in procinto di perdere il posto di lavoro se questi, in prossimità della alla scadenza del periodo di comporto, avrebbe la facoltà, attribuitagli dal c.c.n.l,, di godere di un periodo di aspettativa, ancorché non retribuita.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 27 marzo 2020 n. 7566