La disciplina di cui all’art. 34 c.p.c. opera soltanto rispetto alla c.d. pregiudizialità in senso tecnico, a condizione che l’eventuale giudicato sul profilo pregiudicante sia idoneo a riverberarsi oltre al rapporto controverso su altri rapporti giuridici.
Gli antecedenti logici necessari (c.d. pregiudizialità logica) di una data decisione possono avere effetto di giudicato quando riguardino uno o più caratteri di un certo rapporto, senza necessità di una domanda di parte.
Pertanto, non può essere rimesso in discussione l’ammontare della retribuzione in presenza di una quantificazione del T.R. F. accertata da un decreto ingiuntivo passato in giudicato,
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 27 febbraio 2020 n. 5409