Il pagamento della retribuzione mensile e della 13^ mensilità per un ritardo superiore a 15 giorni costituisce violazione della specifica norma del c.c.n.l., ma non costituisce necessariamente giusta causa di recesso del lavoratore.
Infatti, la clausola generale di cui all’art. 2119 cod. cod. deve essere valutata dal giudice considerando i princìpi costituzionali e quelli generali dell’ordinamento, fra i quali quelli sulla correttezza e buona fede e sulla ragionevolezza.
Nel caso specifico la questione delle dimissioni per giusta causa presuppone, fra l’altro, la verifica del requisito della immediatezza, il confronto fra godimento da parte del lavoratore degli ammortizzatori sociali e crisi dell’azienda (in liquidazione e concordato preventivo con cessione dei beni).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 06 marzo 2020 n. 6437,