08.02.2025
Patto di quota lite – Ammissibilità ex lege n. 2048/2006 – Limiti ex lege 247/2012

Il patto di quota lite, vietato in modo assoluto dall’art. 2333 cod. civ., è divenuto lecito in base all’art. 2 del D.L. 223/2006, convertito con modifiche dalla legge n. 248/2006. Fermo il divieto di cessione dei crediti a favore dei soggetti indicati dall’art. 1261 cod. civ., la successiva legge n. 247/2012 nonché l’art. 45 del codice deontologico forense consentono all’avvocato di pattuire col cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obbiettivi perseguiti, sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta. Le Sezioni Unite, con sentenze n. 25012/ 2014 e 6002/2021, precisarono che il giudice di merito deve valutare anche se la stima effettuata dalle parti all’epoca della conclusione dell’accordo sia sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell’assunzione del rischio. Nel valutare l’adeguatezza è doveroso riferirsi alle tariffe professionali, che stabiliscono una forbice per la determinazione del compenso e costituiscono una fonte integrativa del contratto nell’ipotesi in cui la misura del compenso non sia stata concordata dalle parti.
La nullità del patto di quota lite non pregiudica il diritto dell’avvocato al compenso per le sue prestazioni sulla base delle tariffe professionali. Comunque, è lecito il c.d. palmario, quale componente riconosciuta dal cliente all’avvocato in caso di esito favorevole della lite, a titolo di premio o di compenso straordinario per l’importanza e la difficoltà della prestazione professionale.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 29 2024 n.2135