08.02.2025
Danno da premorienza –– Irrilevanza dell’età anagrafica della vittima – Tabelle milanesi: inapplicabilità

Il danno da premorienza – cioè quello spettante jure sucessionis agli eredi della vittima di lesioni, deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all’illecito – non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell’irrilevanza dell’età anagrafica della vittima e sull’attribuzione al danno biologico permanente di un valore decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell’età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasta in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di Roma).
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 19 novembre 2024 n. 29832