31.05.2022
Onere di contestazione – Art. 115 c.p.c. – Applicazione al curatore fallimentare

L’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste a norma dell’art. 115 c.p.c.
La non contestazione è un fatto processuale distinto dalla confessione con cui la parte concorre a delineare la materia controversa, sicché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto esonera la controparte dalla prova del fatto stesso, con effetti vincolanti per il giudice che deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e deve perciò ritenerlo sussistente.
La non contestazione è figura applicabile anche nei confronti del curatore fallimentare costituito in giudizio perché non è un atto di disposizione, ma un atto che opera ai soli fini della delimitazione del thema probandum.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 09 maggio 2022 n. 14589