La parola “manifesta” non è costituzionalmente accettabile nel contesto dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori.
Il requisito del carattere manifesto è innanzi tutto indeterminato. Esso si presta a incertezze applicative e può condurre a soluzioni difformi con conseguenti disparità di trattamento. Esso richiede un apprezzamento imprevedibile e mutevole senza alcuna indicazione utile a orientare gli esiti.
La sussistenza del fatto non si presta a controvertibili graduazioni in chiave di evidenza fenomenica, ma evoca piuttosto una alternativa netta che l’accertamento del giudice è chiamato a scogliere in termini positivi o negativi.
L’aggettivo “manifesta” non ha alcuna attinenza con il disvalore del licenziameintimato che non è più grave solo perché l’insussistenza del fatto può essere giudizialmente accertata in giudizio.
Corte Costituzionale, sentenza 19 maggio 2022 n. 125