L’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore solo se la somma è determinata o determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico; diversamente l’obbligazione deve essere adempita al domicilio del debitore al tempo della scadenza ex art. 1182, comma 4.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 15 gennaio 2024 n. 1387