La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore ha anche l’obbligo accessorio a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro; tali condotte, se gravi, possono giustificare anche il licenziamento (nella specie il lavoratore era alle dipendenze di una Università ed era stato condannato per condotte delittuose di acquisto, detenzione e trasporto ai fini di cessione di sostanze stupefacenti).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 04 gennaio 2024, numero 267
