29.03.2024
Fallimento – Modalità delle vendite – Vendita effettuata dal Curatore in forza di contratto preliminare – Non è vendita forzata

Secondo l’art. 107 legge fall. le vendite poste in essere in esecuzione del programma di liquidazione possono essere effettuate alternativamente:

  • dal curatore tramite procedure competitive;
  • dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto applicabili;
  • secondo tali disposizioni, ove il curatore decida di subentrare nelle procedure esecutive già pendenti alla data di dichiarazione del fallimento.

La vendita effettuata dal curatore in adempimento del contratto preliminare stipulato dal fallito non possiede natura coattiva, né funzione liquidatoria dell’attivo, neppure quando il preliminare abbia riguardato la casa di abitazione del promissario e sia stato trascritto prima del fallimento.

L’esecuzione del preliminare, da un lato è sempre tecnicamente qualificabile come vendita negoziale (e non come vendita esecutiva concorsuale) e dall’altro non è in grado (ontologicamente) di garantire l’effetto pratico che la vendita concorsuale persegue per il tramite della sua procedimentalizzazione. Ed infatti il curatore si trova ad operare, come sostituto del fallito, non in rappresentanza della massa e a tutela delle ragioni di questa.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 19 marzo 2024 n. 7337