29.03.2024
Danno alla professionalità del lavoratore – Inadempimento datoriale – Totale inattività – Danno: prova per presunzioni

In tema di dequalificazione e demansionamento del lavoratore, assume precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno e all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi sulle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno.

Ai fini della quantificazione del danno, costituiscono elementi presuntivi utilizzabili, la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione, l’anzianità di servizio.

Nella specie, il danno era immanente nella condizione stessa di inerzia nella quale la dipendente era stata illegittimamente collocata: tale inattività comporta la lesione di un bene immateriale per eccellenza quale è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 21 marzo 2023 n. 7640