Il correntista, che agisce in giudizio per la ripetizione, non è tenuto a documentare le rimesse suscettibili di restituzione esclusivamente mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova in grado di fornire indicazioni certe e complete (ad esempio, contabili bancarie riferite alla singole operazioni, risultanze di scritture contabili da cui risulti il saldo del conto, la condotta processuale della controparte) ed anche ricorrendo all’ausilio di una consulenza d’ufficio.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 15 marzo 2024 n. 6983