11.11.2019
Notaio – Responsabilità – Venditore fallito – Danno per l’acquirente: quantificazione

La circostanza che il venditore fosse stato dichiarato fallito molti anni prima della compravendita da un Tribunale (Trapani) diverso da quello dell’ultima residenza (Livorno), non elimina la responsabilità del notaio che avrebbe dovuto consultare l’elenco dei falliti di cui all’art. 50 dell’allora vigente legge fallimentare ed effettuare comunque una ispezione ipotecaria presso i registri immobiliari del Tribunale nei quali era stato annotato il fallimento.

Risultando l’atto privo di effetto verso i creditori, il danno subìto dall’acquirente è pari al valore monetario dell’immobile al momento dell’effettivo rilascio, detratto l’importo corrispondente all’eventuale vantaggio economico tratto nel periodo in cui ne ha avuto il godimento quale proprietario.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 29 ottobre 2019 n. 27614