In caso di risoluzione del contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta (nella specie inagibilità a causa di terremoto) va esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 cod. civ. e, in caso di canoni già corrisposti, si applicano le norme relative alla ripetizione dell’indebito (art. 1463 cod. civ.).
L’inapplicabilità dell’art. 1591, comma 1, cod. civ. comporta la necessità di apposita domanda da parte del creditore (ex locatore), onde vincere la presunzione di tolleranza dell’adempimento dilazionato e dimostrare l’effettiva sussistenza e ammontare del danno, non potendosi considerarlo coincidente col danno-evento per la lesione del suo diritto a riottenere la disponibilità dell’immobile e conseguente impossibilità di venderlo o rilocarlo.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 26 settembre 2019 n. 23987