In caso di domanda giudiziale di risoluzione del contratto di locazione per scadenza, l’eventuale errore nella data di scadenza – indicata inferiore alla durata minima fissata dalla legge – non impedisce al giudice di operare una mera rettifica in quanto la causa petendi rimane la risoluzione del contratto alla scadenza naturale che è onere del giudice accertare in base alla normativa (alternativamente contrattuale o legale), a prescindere dalle erronee indicazione delle parti.
La norma applicabile è l’art. 1419, comma 2, cod. civ.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 03 settembre 2019 n. 21965