19.06.2017
Notaio –Responsabilità – Dovere di consiglio

Tra i doveri del notaio incaricato di autenticare un contratto preliminare di compravendita immobiliare vi è anche quello c.d. “di consiglio”, consistente nell’avvertire le parti che gli effetti della trascrizione cessano dopo tre anni dall’esecuzione della formalità pubblicitaria, ove non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisce esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all’art. 2652, primo comma, n. 2 codice civile.

Cassazione Civile, 18 maggio 2017 n. 12482

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