19.06.2017
Usura – Spese di assicurazione “facoltative”– Computabilità

Ai fini del superamento del tasso soglia vanno considerate, ex art. 644 cod. pen., tutte le remunerazioni e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Questo vale sia in sede penale che in sede civile. La centralità sistematica della norma dell’art. 644, in punto di definizione della fattispecie usuraria, non può non valere, peraltro, per l’intero arco normativo che regola il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni della Banca d’Italia.

Quanto alle spese di assicurazione, distinguere le spese facoltative da quelle obbligatorie andrebbe contro l’art. 644 cod. pen. ed anche contro le stesse istruzioni della Banca d’Italia, a prescindere dalla difficoltà di perimetrare i confini dell’obbligo, tra quello tratto dalla legge e dal contratto e quello frutto di una più o meno accentuata costrizione. Il riferimento, in definitiva, va alle correnti modalità di offerta del prodotto, dove il collegamento tra concessione del credito e voce economica risulta evidente.

Le istruzioni della Banca d’Italia del 2009, lungi dal costituire una rottura rispetto alle istruzioni del 2001, forniscono semplicemente una più chiara interpretazione di queste ultime. La contestualità fra credito e assicurazione si pone come manifestazione tipica di un’offerta sul mercato che si modella sulla articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati, cioè “a pacchetto”.

Cassazione civile, I Sezione, sentenza 05 aprile 2017 n. 8806