19.06.2017
Condominio – Responsabilità del singolo condomino – Parziarietà

In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque nell’interesse del condominio, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e perciò divisibile, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati per le obbligazioni ereditarie.

Quando l’amministratore contragga con un terzo, coesistono distinte obbligazioni: per l’intero debito a carico del condominio e per quote a carico dei singoli condomini.

Presupposto per l’azione diretta del terzo creditore nei confronti del singolo condomino è che questi non abbia adempiuto al pagamento della sua quota ex art. 1123 cod. civ. all’amministratore, fino ancora al momento in cui il giudice emetta la sua sentenza di condanna.

Cassazione Civile, II Sezione, 09 giugno 2017 n. 14530

-