La conduttura d’acqua, di proprietà condominiale, che passa al di sotto di un appartamento e serve l’appartamento sottostante, concreta una servitù per destinazione del padre di famiglia, sorta quando l’originario e unico proprietario dell’immobile, che aveva dato luogo (con la predisposizione della tubatura) alla corrispondente situazione di fatto, ha venduto i singoli appartamenti.
L’apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica nell’oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche solo occasionalmente ed anche, se in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell’altro.
Cassazione civile, Sezione II, sentenza 08 giugno 2017 n. 14292