La domanda per sentir dichiarare l’illegittimità di vari contratti di somministrazione a tempo determinato e quindi accertare la sussistenza ab origine di un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore di poi fallito, è di competenza del Giudice del Lavoro e non del Tribunale Fallimentare ex art. 24 legge fall., come in tutti i casi di domande che mirano a pronunce di mero accertamento o costitutive e non di condanne al pagamento di somme di denaro.
Corte Appello Milano, sentenza 22 maggio 2017 n. 1056 in Il Sole 24 Ore 21 giugno 2017, pag. 29