14.12.2024
Notai – Responsabilità disciplinare – Svolgimento di ricorrenti prestazioni presso terzi – Attività fuori distretto

Secondo il codice disciplinare, il notaio non può svolgere ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali di altri professionisti o organizzazioni estranei al Notariato e non può aprire un ufficio secondario fuori del distretto di appartenenza.
Il divieto si riferisce a una attività svolta tendenzialmente o sistematicamente fuori della sede istituzionale del notaio, rilevante sulla totalità degli atti dallo stesso notaio rogati in un ragionevole arco di tempo (che può essere un anno solare).
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 02 dicembre 2024 n.30799