Nel caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ex D. Lgs. 231 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti.
Poiché il giudice procede alla liquidazione di tali interessi in via ufficiosa, deve ritendersi irrilevante il fatto che detti interessi siano stati richiesti e/o che siano stati richiesti gli interessi al saggio legale.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 05 novembre 2024 n. 28413
