14.12.2024
Filiazione – Danno da perdita della relazione parentale – Maggiore età

Il padre che, pur sapendo di essere il genitore naturale, non riconosce il figlio, deve risarcirgli il danno anche per il periodo successivo al raggiungimento della maggiore età, potendo integrare tale danno gli estremi dell’illecito civile per lesione di diritti costituzionalmente protetti; sarà esperibile un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. Ai fini del risarcimento del danno subìto dal figlio in conseguenza dell’abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest’ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l’esistenza del rapporto di filiazione. Il risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale consegue all’illecito, di natura permanente, di abbandono parentale e si protrae fino a quando la situazione di abbandono viene meno per effetto di una condotta positiva volta all’adempimento dei doveri morali e materiali di genitore.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 09 dicembre 2024 n. 31552