09.10.2022
Mutuo solutorio – Liceità

Il mutuo solutorio, ancorché finalizzato al ripianamento di un debito pregresso, non è nullo perché costituisce una possibile modalità di impiego dell’importo mutuato. Fra l’altro la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto.

Non costituisce neppure un contratto simulato o illecito perché previsto dagli artt. 182- bisi e 182-quattuor legge fall.

Negare che si sia al cospetto di un mutuo quando l’accredito avvenga in via contabile significa sostenere un’interpretazione contrastante con le norme sull’uso del contante (fra l’altro il pagamento eseguito con carta di credito o di debito è  alternativo al trasferimento di denaro).

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 25 luglio 2022 n. 23149