Nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui mediante attribuzione dell’intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell’immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso titolo di casa coniugale, poiché esso viene assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell’altro coniuge bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell’immobile.
In caso di attribuzione dell’immobile in proprietà esclusiva a favore del coniuge non assegnatario dello stesso quale casa coniugale e non affidatario della prole, questi si troverà in situazione analoga a quella del terzo acquirente dell’intero, posto che il diritto di godimento continua a sussistere in capo all’altro coniuge con conseguente decurtazione del valore per effetto della limitazione della facoltà di godimento.
(soluzione del contrasto esistente a livello di Cassazione e di dottrina)
Cassazione Sezioni Unite, sentenza 9 giugno 2022 n. 18641