La mancata indicazione, nel testo dell’art. 113 bis legge fall, di indicazioni sul contenuto del decreto, sul regime di comunicazione, sullo strumento di controllo impugnatorio fa ritenere che si debbano ritenere applicabili gli artt. 96 e segg. legge fallimentare.
Perciò:
- Il decreto non prevede alcuna preventiva costituzione del contraddittorio, già instaurato nella fase interlocutoria dell’ammissione riservata;
- Il giudice deve dar conto, delle ragioni dell’ammissione definita del credito sì da rendere controllabile il provvedimento adottato.
E’ inapplicabile l’art. 26 legge fall. atteso che per la specifica materia sono applicabili le diverse sopra menzionate.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 21 giugno 2022 n. 20068