La mera previsione nel testo contrattuale che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di un data attività non è idonea a integrare gli estremi del mutuo convenzionale che deve prevedere lo specifico e diretto interesse anche del mutuante al vincolo delle somme erogate alla relativa destinazione. La mancata destinazione delle somme allo scopo prefissato comporta la risoluzione del contratto.
L’operazione di ripianamento di debito a mezzo di nuovo credito che la banca, già creditrice, realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente di debito a carico del cliente, non integra gli estremi di un contratto di mutuo, che presuppone la consegna del denaro al mutuatario con connessa acquisita disponibilità ex art. 832 cod. civ. da parte del mutuatario.
Si tratterà invece di una semplice modifica accessoria dell’obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus, salvo che per la parte risultante di montante superiore al debito per la quale si può parlare di mutuo.
Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 25 gennaio 2021 n. 1517