31.01.2021
Appalto di mano d’opera – Liceità: potere direttivo e rischio d’impresa ex art. 29 D. Lgs. 276/2003.

Il contratto d’appalto genuino presuppone che permangano in capo all’appaltatore l’esercizio del potere direttivo e l’assunzione del rischio d’impresa.

Sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto.

Non costituisce deviazione dallo schema del contratto d’appalto genuino il fatto che siano predeterminate in modo analitico le modalità operative del servizio a fronte della mancata impartizione, da parte della società appaltante, di direttive sull’esecuzione del servizio come regolazione dei turni e delle ferie e esercizio del potere disciplinare.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 22 gennaio 2021 n. 1403