31.01.2021
Amministratori – Responsabilità ex art. 2392 cod. civ. – Dovere di lealtà

Se il comportamento dell’amministratore non è vietato dalla legge o dallo statuto, ma tuttavia viola il dovere di lealtà, coincidente nel non aver adottato tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali, la società deve provare, non solo il compimento dell’attività, ma anche la violazione del dovere di lealtà e diligenza.

Se è vero che il giudizio sulla diligenza non può investire le scelte di gestione a meno che le stesse risultino ex ante manifestamente avventate e imprudenti, è sempre sindacabile l’omissione di cautele, verifiche e informazioni preventive richieste per apprezzare i rischi connessi all’operazione da intraprendere.

Fra i doveri imposti dalla legge all’amministratore vi è anche quello di informare gli altri amministratori e il collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, egli abbia in una determinata operazione.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 16 dicembre 2020 n. 28718