19.01.2021
Rapporto di lavoro – Trasferimento – Danno esistenziale – Presunzioni

Il danno biologico (lesione della salute), quello morale (sofferenza interiore), quello dinamico-relazionale (peggioramento delle condizioni di vita quotidiana con violazione dei diritti fondamentali della persona) non costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi, ma continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, ai fini della liquidazione unitaria del danno.

Il danno esistenziale può essere provato con ogni mezzo di prova e anche con presunzioni (ad esempio, nel rapporto di lavoro, dequalificazione, frustrazione di legittima aspirazione di progressione di carriera, effetti negativi sulle abitudini di vita del soggetto).

Nel caso di specie, il danno esistenziale è stato riscontrato nella notevole distanza chilometrica tra sede assegnata e quella che il lavoratore avrebbe avuto diritto ad occupare (5 ore di viaggio al giorno), difficoltà a rispettare gli obblighi di assistenza familiare, pregiudizio grave per la salute psico-fisica).

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 18 gennaio 2021 n. 703