31.01.2021
Leasing finanziario – Risoluzione ante legge n. 124/2017 – Permanente applicazione art. 1526 cod. civ. – Clausola penale

La legge n. 124/2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi, sicché, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo con applicazione dell’art. 1526 cod. civ. e non quella dettata dall’art. 72-quater legge fall., dovendosi escludere il ricorso all’analogia legis o ad una interpretazione storico- evolutiva dell’art. 72.

Rimane possibile l’applicazione dell’eventuale clausola penale, ove il concedente dimostri che trattasi penale equa perché non manifestamente eccessiva, tenendo conto della diversa allocazione del bene oggetto del leasing ovvero, in mancanza, di una stima attendibile del valore di mercato del bene al momento del deposito della domanda.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 28 gennaio 2021 n. 2061