13.12.2019
Mutuo fondiario – Percentuale massima rispetto al valore del bene ipotecato – Nullità dell’intero contratto di mutuo

In base all’art. 38 del TUB e alla Delibera CIRC  22 aprile 1995 l’ammontare massimo del mutuo fondiario, salva la presenza di idonee garanzie accessorie, è pari all’80% del valore dei beni ipotecati: il superamento di tale limite comporta in via diretta la nullità dell’intero contratto e non solo la nullità parziale per la parte del supero.

Ne consegue l’illegittimità dell’ipoteca nella sua integralità e l’inopponibilità della stessa al fallimento.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 27 novembre 2019 n. 31057