07.02.2020
Mutuo fondiario – Limiti di finanziabilità – Violazione: nullità

Il superamento dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario stabiliti dall’art.38, 2° comma, legge bancaria, così come determinati dalla Deliberazione 22 aprile 1995 del CIRC, comporta nullità dell’atto perché in contrasto con un limite inderogabile, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione  della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l’attività d’impresa.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 21 gennaio 2020 n. 1193