07.02.2020
Condominio – Condominio parziale – Assemblea – Convocazione

Nei casi in cui, nell’ambito dell’edificio condominiale vi sono parti comuni, quali il tetto, l’area di sedime, i muri maestri, le scale, l’ascensore, il cortile, destinati al servizio o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto del fabbricato, si parla di condominio parziale ex lege.

In tali casi è validamente costituita l’assemblea, alla quale sono stati convocati i comproprietari che fanno parte del condominio parziale e che utilizzano determinate parti comuni e non gli altri.

In base allo stesso principio non si può impugnare la delibera dell’assemblea da parte di non sia stato convocato in quanto comproprietario in altro condominio.

IL fondamento di queste affermazioni si rinviene nell’art. 1123 cod. civ., comma 1 e 3.

Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 16 gennaio 2020 n.791