Il perseguimento del fine di consolidare con l’ipoteca le esposizioni anteriori chirografarie non è in frode alla legge ( e quindi non comporta nullità), ma in frode ai creditori.
Non si tratta di negozio nullo per illiceità della causa o del motivo.
Il rimedio è quello tipico dell’azione revocatoria ex art. 67, 1° comma, legge fall. perché in frode ai creditori o alla par condicio.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 21 gennaio 2020 n. 1193