L’accordo negoziale col quale una banca eroga a mutuo una somma al mutuatario, convenendosi l’immediata restituzione della stessa alla banca mutuante con previsione del successivo svincolo al verificarsi di determinate condizioni, non costituisce titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c., attestante l’effettivo svincolo della somma in favore della parte mutuataria.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 03 maggio 2024 n. 12007