Requisiti essenziali del mura di cinta, che ai sensi dell’art. 878 cod. civ. non va considerato nel computo delle distanze legali, sono costituiti dall’isolamento delle facce, dall’altezza non superiore a tre metri e dalla sua destinazione alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione e chiusura della proprietà.
Ragionare diversamente significherebbe sminuire la portata della chiara previsione dell’art. 878 cod. civ. che richiama l’art. 873secondo il quale i regolamenti comunali possono derogare solo per stabilire distanze maggiori.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 09 settembre 2019 n. 22445