E’ legittima la clausola del contratto di locazione per immobili ad uso non abitativo con cui venga pattuita la misura del canone in misura crescente nel tempo. Non è necessario collegare gli aumenti a elementi oggettivi e predeterminati, diversi dalla svalutazione monetaria.
La legittimità della clausola deve essere esclusa ove risulti che le parti abbiano perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria eludendo i limiti di cui all’art. 32 legge n. 392/1978 (e successive modificazioni) così incorrendo nella nullità prevista dall’art. 79, 1° comma, delle stessa legge.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 26 settembre n. 23986