27.09.2019
Tributi – Costi per spese legali – Deducibilità nell’anno di esaurimento dell’attività

In materia di prestazioni professionali vige la regola della post-remunerazione ( mitigata dai diritti al rimborso delle spese e dell’acconto secondi gli usi).

La prestazione difensiva ha carattere unitario e ciò comporta che gli onorari dell’avvocato devono essere liquidati in base alle tariffe vigenti nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico che va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio e quindi al momento della pronuncia che chiude ciascun grado.

Le prestazioni non devono, quindi, ai fini della deducibilità fiscale, essere considerate di competenza nell’anno in cui le singole prestazioni sono state eseguite, dovendosi invece fare riferimento al momento in cui le stesse sono state ultimate.

Cassazione Civile, Sezione V, sentenza 26 settembre 2019 n. 24003