Il diritto del mediatore alla provvigione deriva dalla conclusione dell’affare e tale non può considerarsi un accordo preparatorio, destinato a regolamentare il successivo svolgimento del procedimento formativo del programmato contratto definitivo, come nel caso di un patto di opzione o un c.d. “preliminare di preliminare” costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori.
Il diritto alla provvigione è condizionato alla costituzione di un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per la esecuzione specifica del negozio ex art. 2932 cod. civ. ovvero al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato e non semplicemente ad un’azione volta sanzionare un comportamento contrario a buona fede nell’ambito dell’accordo interlocutorio.
Cassazione Civile, SezioneVI-2, ordinanza 24 marzo 2020 n. 7781