Principio di diritto: la sanzione di procedibilità prevista dall’art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti e al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile.
La trattazione congiunta di più interessi di cui le varie parti siano portatrici sarà possibile all’interno dell’unico processo di mediazione: situazione che è ammessa ed è in fatto auspicabile, come è proprio delle funzioni di un bonario componimento degli interessi, affidato ad un terzo, preparato ed estraneo alle parti.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 07 febbraio 2024 n. 3452 –