Il contratto cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante è nullo per difetto del consenso e non è ipotizzabile la ratifica ai sensi dell’art. 1399 cod. civ., possibile nella diversa ipotesi del falsus procurator, il quale non falsifica la sottoscrizione, ma esercita il potere rappresentativo in difetto di conferimento.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 05 febbraio 2024 n. 3265
Il contratto cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante è nullo per difetto del consenso e non è ipotizzabile la ratifica ai sensi dell’art. 1399 cod. civ., possibile nella diversa ipotesi del falsus procurator, il quale non falsifica la sottoscrizione, ma esercita il potere rappresentativo in difetto di conferimento.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 05 febbraio 2024 n. 3265