Alla luce della sentenza n. 204/1989 della Corte Costituzionale, sui crediti di lavoro dovuti al lavoratore dall’imprenditore fallito è dovuta la rivalutazione monetaria anche dalla dichiarazione di fallimento fino alla chiusura dello stato passivo e la decorrenza degli interessi legali dalla maturazione del titolo al saldo.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 19 febbraio 2024 n. 4403