In caso di cessione di crediti in blocco, la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non la esonera dal dimostrare l’inclusione del credito per cui agisce in detta operazione (Cassazione 26/06/2023 n. 17944 e 05/04/2023 n. 9412).
Tale dimostrazione può essere raggiunta se le indicazioni sulla Gazzetta Ufficiale delle caratteristiche dei crediti ceduti sono sufficientemente precise e consentano quindi, senza margini di incertezza, di ricondurre il credito per cui la cessionaria agisce tra quelli compresi nella operazione di trasferimento in blocco. In difetto sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero sarà necessario fornire in altro modo la prova della cessione dello specifico credito.
Tale dimostrazione non può dirsi raggiunta se manca un preciso riscontro in ordine ai “crediti in sofferenza”, e, soprattutto, se risultano ceduti solo “alcuni” dei crediti in sofferenza.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 22 marzo 2024 bn. 7866