05.10.2020
Mediazione – Codice del consumo – Misura della provvigione indipendente dall’attività del mediatore: clausola vessatoria

La norma imperativa di cui all’art. 6, paragrafo 1 della direttiva 93/13 prevede che le clausole vessatorie non vincolino i consumatori se, malgrado la buona fede, si determina un significativo squilibrio i fanno del consumatore.

La clausola che attribuisce al mediatore il diritto alla provvigione anche nel caso di recesso del venditore può presumersi vessatoria e quindi inefficace a norma dell’art. 1469 cod. civ., se le parti non abbiano previsto un meccanismo di adeguamento della provvigione all’attività concretamente svolta dal mediatore.

Si presume vessatoria la clausola che consente al professionista di trattenere una somma versatagli dal consumatore se quest’ultima recede o non conclude il contratto, senza prevedere il diritto del consumatore il doppio della somma se è il professionista a non concludere o a recedere.

Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 18 settembre 2020 n. 19565