Il D.M. 55/2014, art. 55, comma 2 prevede che il compenso a carico del cliente si determina in base alla domanda, a meno che la somma domandata sia manifestamente diversa e superiore rispetto al valore effettivo della controversia, determinato in regione dell’interesse sostanziale perseguito dal cliente.
Cassazione civile, Sezione VI, ordinanza 02 ottobre 2020 n. 18942