05.10.2020
Lavoro – Procedimento disciplinare – Audizione orale del lavoratore – Obbligo del datore

Al lavoratore deve essere riconosciuta la possibilità di piena esplicazione del diritto di difesa e quindi anche la possibilità, dopo aver presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, di maturare un ripensamento circa la maggiore adeguatezza difensiva della rappresentazione (anche) orale degli elementi di discolpa.

Al datore di lavoro è precluso ogni sindacato della condotta del dipendente con riferimento alla necessità o opportunità della richiesta integrazione difensiva, essendo la relativa valutazione rimessa in via esclusiva al lavoratore.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 22 settembre 2030 n. 19846