Compete all’avvocato un autonomo compenso per le attività stragiudiziali, anche in presenza di una presunta inevitabilità della lite e/o dell’unitarietà dell’interesse del cliente e/o dell’esito negativo delle trattative.
Il compenso è dovuto dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che le prestazioni stragiudiziali non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento ovvero siano esplicitamente catalogate nella tariffa tra le attività giudiziali.
Rientra tra le prestazioni giudiziali anche l’attività finalizzata alla conclusione di una transazione che ponga termine alla lite, ancorché la definizione della controversia abbia avuto luogo mediante un negozio extra-processuale anziché sotto forma di conciliazione avanti al giudice.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 07 ottobre 2020 n. 21565