La sopraelevazione comprende non solo il caso della realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche quello della trasformazione dei locali preesistenti mediante l’incremento delle superfici e delle volumetrie, seppure indipendentemente dall’aumento dell’altezza del fabbricato.
Non vi è sopraelevazione in ipotesi di modificazione solo interna ad un sottotetto contenuta negli originari limiti strutturali, delle parti dell’edificio sottostanti alla sua copertura, con applicazione dell’art. 1127 cod. civ.
Ove il proprietario dell’ultimo piano abbatta parte della falda del tetto e della muratura per la costruzione di una terrazza, con destinazione ad uso esclusivo, siffatta modifica integra una utilizzazione non consentita delle cose comuni e dunque una innovazione vietata, con conseguente lesione dei diritti degli altri condomini e condanna alla rimessione in pristino.
Solo dopo aver individuate le opere realizzate utilizzando la colonna d’aria soprastante il fabbricato e non mediante modifica appropriativa delle cose comuni, si potrà procedere a determinare l’indennità di sopraelevazione prevista dall’art. 1127, comma 4, cod. civ.
Per le opere realizzate dai proprietari dell’ultimo piano sulle parti condominiali, in presenza di delibera assembleare di approvazione si applicherà l’art. 1120 cod. civ., in caso di opere eseguite per sola iniziativa di singoli condomini, si applicherà invece l’art. 1102 cod. civ.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 15 giugno 2020 n. 11490